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La determinazione concordata della sanzione

Introdotta dal D. Lgs. 165/2001 così come modificato dal D. Lgs. 150/ 2009, la determinazione concordata della sanzione costituisce un valido ausilio laddove un illecito deontologico, seppur scusabile perché commesso in buona fede o in assenza di un pregiudizio concreto per gli interessi economici dell’Azienda Sanitaria o degli utenti, sia stato comunque commesso dal medico.

Oggi la stessa viene normata all’art. 76 del CCNL del 19.12.2019 – Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità.

Tre i punti chiave:

  • Non può essere applicata laddove la sanzione prevista per l’illecito disciplinare commesso sia quella del licenziamento, con o senza preavviso;
  • Può esser proposta entro i cinque giorni successivi alla audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa; dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare;
  • La sanzione concordemente determinata non può essere di specie diversa di quella prevista per l’illecito commesso e non può essere impugnata.

L’importanza di tale istituto a fini difensivi è evidente: se, all’indomani della prospettazione delle tesi difensive del medico espresse nella memoria e nel corso dell’audizione per il contraddittorio, il Collegio Disciplinare dovesse avanzare una proposta ai sensi dell’art. 76, è evidente un giudizio prognostico negativo sull’esito del procedimento disciplinare.

A questo punto, e solo nel caso in cui un illecito disciplinare sia stato comunque commesso, è opportuno accettare la proposta puntando ad ottenere la sanzione più bassa possibile.

A tal fine diventa imprescindibile, nel corso del procedimento disciplinare e prima dell’audizione in contraddittorio innanzi alla Commissione disciplinare, evidenziare in una memoria gli elementi difensivi relativi a :

  • Mancanza di intenzionalità del comportamento, rappresentando ad esempio la buona fede del medico e l’assenza di negligenza soprattutto in relazione all’imprevedibilità dell’evento;
  • La minima rilevanza dell’infrazione commessa, ad esempio sottolineando l’assenza di un pregiudizio economico o di prestigio per l’Ente  o l’assenza di un pregiudizio per i pazienti;
  • Qualsiasi circostanza attenuante, ad esempio, valorizzando il comportamento tenuto negli anni di servizio dal medico o le prassi comportamentali seguite in Azienda dai colleghi.

Si ripete, se l’istituto della determinazione concordata della sanzione può costituire un valido ausilio difensivo nei casi di commissione di un illecito disciplinare, laddove tale illecito non sia stato commesso, è necessario opporsi in tutte le sedi possibili, ivi compresa quella disciplinare ove le argomentazioni difensive dovranno essere svolte compiutamente, anche proponendo istanze istruttorie al fine di ampliare, sin da subito, il patrimonio conoscitivo che sarà valutato, in sede di impugnazione, dal Giudice del Tribunale del Lavoro.

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