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giurisprudenza penale

Il medico di continuità assistenziale ed il reato di omissione in atti di ufficio

Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre lo spunto per alcune riflessioni su un argomento ancora oggi oggetto di vivace dibattito nelle aule di giustizia.

La Suprema Corte è stata chiamata a valutare la correttezza di una sentenza con la quale un medico in servizio di continuità assistenziale, e dunque nella sua qualità di pubblico ufficiale, era stato condannato in relazione al delitto di cui all’art. 328 c.p. (rifiuto e omissione in atti di ufficio), per aver indebitamente rifiutato di effettuare la visita ad un paziente che, successivamente trasportato con mezzi propri al Pronto Soccorso in codice rosso, vi restava ricoverato.

La difesa

Secondo la difesa del medico, non vi sarebbe mai un’omissione e/o rifiuto in atti di ufficio, sia nel caso in cui da un’attenta valutazione ex ante della situazione rappresentata per via telefonica non sussista neppure quella che è definita una “urgenza indifferibile”, sia nel caso opposto in cui risulti un’emergenza-urgenza. In ogni caso non esiste alcun obbligo contrattuale di intervento da parte del medico di continuità su chiamata del 118.

Per sostenere tale tesi viene richiamato l’art. 67 dell’Accordo collettivo nazionale del 23 maggio 2005, il quale non prevederebbe un obbligo formale in tale senso.

Il parere del Giudice

Di diverso avviso, nel caso di specie sia il Giudice di merito che quello di legittimità, i quali affermano il dovere del sanitario di prestare la propria opera professionale anche il base alla natura del reato di rifiuto e omissioni in atti di ufficio.

Infatti, il rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo, motivo per cui si prescinde dal concreto esito dell’omissione e dunque il reato si riterrà realizzato ogni qual volta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall’ordinamento, a nulla rilevando il fatto che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva (Sez. 6, n. 14979 del 27/11/2012 – dep. 02/04/2013, M., Rv. 25486301; Sez. 6, n. 21631 del 30/03/2017, Ferlaino, Rv. 26995501).

Nel caso preso in esame dalla sentenza, la Cassazione ha confermato la sentenza di condanna inflitta al medico il quale, pur in presenza di un quadro patologico grave (comprovato dal ricovero del paziente in ospedale in codice rosso), ha omesso di procedere ad una visita domiciliare, intervento ritenuto improcrastinabile ( peraltro in assenza di altre esigenze del servizio idonee a determinare un conflitto di doveri) , al fine di valutare specificamente le peculiari condizioni del paziente (Sez. 6, n. 43123 del 12/07/2017, Giancristofaro, Rv. 27137801).

La Corte di Cassazione

Le conclusioni cui giunge la Suprema Corte sono peraltro confermate da tutti i i protocolli di lavoro che prevedono, in attuazione dell’ACN, “meccanismi di operatività sinergica tra il servizio di continuità assistenziale e quello dell’emergenza sanitaria territoriale “, nei quali è stato stabilito un ruolo fondamentale della centrale operativa.

Alla  Centrale operativa fanno capo tutte le richieste telefoniche di urgenza ed emergenza convogliate attraverso il numero  unico  118,    Compito della Centrale operativa è garantire il  coordinamento di  tutti gli interventi nell’ambito territoriale di riferimento e attivare la risposta  ospedaliera,  24  ore  su  24.

Alla Centrale operativa sono affidati, inoltre, il coordinamento delle competenze mediche di appoggio, in particolare del personale di guardia medica addetto all’emergenza, la formazione e l’aggiornamento del personale operante in Centrale.

Conclusioni

Il medico in continuità assistenziale che riceve la chiamata dell’urgenza direttamente, valuterà la gravità dell’evento e, in caso di codici gialli e rossi, si recherà al domicilio attivando contestualmente la Centrale Operativa.

Se è già stata attivata anche la Centrale Operativa, il medico deve in ogni caso rimanere presso il domicilio del paziente fino alla conclusione della procedura partecipando alle operazioni di soccorso.

Se è la Centrale a ricevere la chiamata, attiverà il medico in continuità assistenziale il quale si metterà in contatto telefonico per una prima valutazione. Nel caso di urgenza, è obbligatorio recarsi a domicilio e richiedere l’invio della postazione 118 competente per territorio ed, anche in presenza di medico, non allontanarsi .

 

Vedi la sentenza

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