In base all’art. 22 del D.P.R. n. 3 del 1957, deve essere affermato l‘obbligo di pagare della P.A., responsabile in solido con il proprio dipendente per il fatto illecito commesso da quest’ultimo, può derivare anche da una sentenza civile di primo grado provvisoriamente esecutiva, ancorchè non definitiva: subordinare l’azione di responsabilità del P.M. alla definitività del titolo esecutivo darebbe luogo alla surrettizia introduzione di una non prevista pregiudizialità del giudizio civile rispetto a quello amministrativo-contabile.
Il precetto generale della responsabilità amministrativa per danno indiretto, lega l’insorgenza dell’obbligo di rivalsa al semplice fatto del risarcimento del terzo danneggiato per il tramite del pagamento di una somma di denaro da parte dell’Amministrazione interessata, prescindendo del tutto dal carattere di irrevocabilità o meno della sentenza che fonda il predetto pagamento.
Fonti:
massima a cura della redazione di sos medici
You must be logged in to post a comment Login