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Giurisprudenza amministrativa

Infermiere, retribuzione aggiuntiva per vestizione e svestizione

Le operazioni per l’indosso della divisa da parte del personale sanitario ad inizio e fine turno costituiscono tempo di lavoro effettivo

Il tempo impiegato da un infermiere per indossare e dismettere la divisa da lavoro come deve essere remunerato?

Sussiste in capo all’infermiere un diritto ad una retribuzione aggiuntiva per il tempoimpiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro?

Per fornire una risposta ai suddetti quesiti occorre partire dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui se è data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo ed il luogo in cui indossare la divisa, l’attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita.

Sempre la Corte di Cassazione ha, però, chiarito che nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente il datore di lavoro, e una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività accessorie e strumentali, da eseguire nell’ambito della disciplina d’impresa (ex art. 2104, comma 2, cod. civ.), autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale, ad esempio, potrebbe rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria.

In conseguenza di ciò, al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.

In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso in cui la suddetta operazione risulti diretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, essa rientra nel tempo di lavoro con la conseguenza che il periodo necessario a compierla deve essere retribuito.

Tale soluzione risulta coerente con le previsioni di leggeche a sua volta ha recepito le direttive Comunitarie concernenti alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavorointervenute in materia.  

Sulla scorta di tali presupposti, si può affermare che, affinché un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, egli deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.

La divisa dell’infermiere

Di recente, la Corte di Cassazione è ulteriormente intervenuta sull’argomento e, con particolare riferimento alla questione afferente la divisa degli infermieri ha evidenziato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e sono funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria.

Si tratta, in particolare, di attività che non sono svolte nell’interesse dell’Azienda, ma dell’igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell’Azienda medesima.

Ne consegue che per il lavoro svolto all’interno delle strutture sanitarie, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione. Ciò, in ragione del fatto che tale obbligo è imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico, sia la stessa incolumità del personale addetto.

Ed ancora. Secondo la giurisprudenza, anche più recente, il fatto che la vestizione/svestizione sia da intendersi “diretta” dal datore di lavoro (eterodirezione) può derivare da una esplicita disciplina d’impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti (quando questi sono diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento) o dalla specifica funzione che gli stessi devono assolvere ed in particolare dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene che riguardano sia la gestione del servizio pubblico che l’incolumità del personale addetto.

Pur avendo fornito la giurisprudenza una serie di definizioni non sempre coincidenti, ciò che conta è che la stessa sia uniforme nel riconoscere l’attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell’orario di lavoro e, quindi, da retribuire autonomamente qualora sia stata effettuata prima dell’inizio e dopo la fine del turno.

Trattasi di soluzione in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE.

Sulla scorta dei suddetti principi deriva, quindi, che, ove l’attività di vestizione/svestizione avviene, rispettivamente, prima e dopo l’inizio dell’orario di lavoro, il relativo tempo a ciò necessario deve essere retribuito autonomamente (compenso ulteriore rispetto a quello contrattualmente previsto).

Per contro, ove le attività preparatorie (vestizione/svestizione) siano svolte dall’infermiere all’interno dell’orario di lavoro previsto nel contratto (e quindi non in aggiunta ed al di fuori dell’orario del turno), queste devono considerarsi già regolarmente retribuite e non danno diritto ad un compenso aggiuntivo.

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