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Il medico risarcito?

Un medico denunciato ingiustamente per omicidio colposo da responsabilità professionale, può chiedere il risarcimento danni per diffamazione?

Il problema:

SOSMEDICI si occupa continuamente, tra l’altro, di medici denunciati ingiustamente per i reati di omicidio colposo o lesioni colpose, asseritamente dovuti ad errore medico ed in genere a malpractice.

Molto spesso queste denunce vengono archiviate, altrettanto spesso originano dei processi che si concludono con la piena assoluzione.

Tuttavia l’effetto sul professionista indagato e/o processato ingiustamente, è sempre ugualmente devastante, sia per gli oneri, che in assenza di assicurazione per le spese legali è costretto a sostenere, sia soprattutto per la perdita di tranquillità che evidentemente patisce quando accusato di errore medico.

Il limite posto dalla Cassazione al diritto di risarcimento

La Suprema Corte è costante e granitica nel dichiarare come sia “pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell’art. 2043 cc, anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato”. Cass. 20.10.2003, n. 15646; 25.5.2004, n. 10033.

In buona sostanza, se il Pubblico Ministero ha ritenuto di aprire un’indagine o addirittura di rinviare a giudizio, non è possibile attribuire la responsabilità di ciò a colui che ha denunciato, soprattutto perché nel nostro sistema giuridico “si attribuisce valore civico e sociale all’iniziativa del privato nel denunciare la violazione della Legge penale e, pertanto, è ragionevole che nessuna responsabilità consegua ad una denuncia penale”. Cass n. 29237 11 giugno 2010.

Consequenzialmente, non integra la fattispecie di diffamazione la denuncia di un reato e quindi, pur quando il denunciato sia assolto con la formula più ampia, non è configurabile in capo al denunciante una responsabilità per danni. Cass. Pen. 7 marzo 2006 n. 18090

L’apparente novità

Un certo scalpore ha suscitato una recente sentenza con la quale è stata condannata una paziente che aveva denunciato un dermatologo per un trattamento subito nel 2011, a causa del quale secondo lei aveva sviluppato delle formazioni sottocutanee lesive e permanenti.

Il procedimento sorto a seguito della denuncia era stato poi archiviato a seguito della relazione del CTU, il quale aveva escluso ogni relazione tra il trattamento subito e le lamentate lesioni.

Ebbene il medico ha poi agito in sede civile, lamentando un danno da diffamazione, ottenendo dal Tribunale un risarcimento di Euro 5.000,00 per essere stato ingiustamente accusato di errore professionale e malpractice.

La sentenza è apparsa rivoluzionaria, al punto da essere ripresa da alcuni siti specializzati con una titolazione tale da far ritenere l’essere intervenuto un mutamento radicale nella Giurisprudenza.

Purtroppo non è così.

Il motivo per cui il medico accusato ingiustamente di colpa professionale è stato risarcito

Leggendo correttamente la notizia, emerge come, la paziente in questione, non avesse solo denunciato il Medico in sede penale, ma fosse anche intervenuta su un noto sito web, esprimendosi in modo oggettivamente diffamatorio nei confronti del proprio medico, che accusava di averle addirittura rovinato la vita.

Sostanzialmente, la paziente in questione, ha commesso un reato di diffamazione a mezzo stampa, indipendentemente dalla denuncia presentata.

Addirittura la Signora, con il suo intervento sul blog, avrebbe commesso lo stesso reato e causato lo stesso danno risarcibile anche se non avesse, altresì, presentato la denuncia querela.

L’utilità comunque della sentenza in esame

La sentenza in questione è comunque utile fonte di ispirazione per i medici ingiustamente accusati di errore professionale.

Nell’epoca attuale, molto spesso le persone sfogano il proprio risentimento, osservando ben pochi limiti, sui cosiddetti social; in tal modo violando più volte i limiti imposti all’esercizio del libero diritto di  espressione e critica, commettendo così il reato di diffamazione a mezzo “stampa telematica”, reato che incardina nel diffamato il diritto, non solo di denunciare, ma anche di agire in sede civile per il risarcimento del danno.

L’invito rivolto, agli operatori sanitari che siano stati denunciati o comunque chiamati a risarcire un presunto danno da responsabilità medica, è quello a ricercare sul web eventuali interventi diffamatori della asserita parte lesa, al fine di agire per il ripristino della propria onorabilità e per ottenere, eventualmente, il giusto risarcimento.

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