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Patrocinio legale: articoli del CCNL a confronto

L’istituto contemplato dalla contrattazione collettiva di settore con attenzione ad un raffronto tra la disciplina vigente e quella previgente

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area Sanità, triennio 2016 – 2018, all’articolo 67, disciplina l’istituto del “patrocinio legale”. Tale istituto era già contemplato nell’art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’8.6.2000.

Ma la differenza sta nel fatto che l’ultima previsione della contrattazione collettiva contiene importanti novità rispetto alla precedente e la stessa omissione rispetto alla posizione degli specializzandi in medicina.

L’art. 67 del CCNL ultimo

Il citato articolo dispone che l’Azienda  o l’Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assuma a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l’eventuale ausilio di un consulente (comma 1).

Lo stesso articolo non contempla l’apertura di un procedimento di responsabilità contabile nei confronti del dirigente – previsione contenuta invece nel citato articolo 25 – quale onere di difesa assumibile direttamente dal datore di lavoro e, a differenza di quest’ultimo, l’art. 67 amplia il novero degli oneri di difesa a carico dell’Azienda facendovi rientrare l’assistenza dei consulenti tecnici.

Nomina di legale o consulente di fiducia

Il secondo comma dell’art. 67 prevede poi che qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d’interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall’Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi debba essere il previo comune gradimento dell’Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice.

Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell’Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico. Tale ultimo capoverso non era contemplato dall’art. 25 e, pertanto, costituisce una novità introdotta con l’art. 67.

In caso di accertamento tecnico preventivo

Altra novità inserita nell’art. 67 è l’assistenza, di cui ai commi 1 e 2, garantita anche per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità (comma terzo).

Il riferimento alle condizioni di procedibilità riguarda il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e/o la mediazione obbligatoria quanto ai giudizi di responsabilità professionale medica, giusta art. 8 della Legge 8.3.2017 n. 24; l’invito all’esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le richieste di pagamento di somme non eccedenti euro cinquantamila a titolo di responsabilità civile.

Ulteriore novità è rappresentata dal quarto comma della disposizione in commento secondo cui i costi sostenuti dall’Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2, e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all’art. 65 (coperture assicurative per la responsabilità civile).

Rimborso spese legali o di consulenza

Tornando alla scelta fiduciaria del difensore (e del consulente tecnico) da parte del dirigente, l’art. 67 ha introdotto, rispetto all’art. 25, “il previo comune gradimento dell’Azienda o Ente” quale ulteriore condizione di rimborso delle spese legali (e di consulenza) rispetto alla precedente sola conclusione favorevole del procedimento.

Inoltre, come visto, esclusa la possibilità che l’Azienda possa assumere a proprio carico gli oneri di difesa del dirigente nei procedimenti di responsabilità contabile, riconosce il rimborso delle spese legali in favore del dirigente che abbia nominato un difensore di sua fiducia nei limiti di quanto liquidato dal giudice, assimilando i procedimenti amministrativo-contabili alle posizioni di conflitto di interesse.

Comune sia all’art. 25 che all’art. 67 è la previsione secondo cui l’azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall’Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

Affinché il dirigente abbia adeguata tutela in proposito, alla conoscenza della vigente norma contrattuale deve aggiungersi quella dell’atto amministrativo interno con la quale l’Azienda abbia regolamentato l’istituto del patrocinio legale, introducendo previsioni, anche di carattere temporale oltre che sostanziali, che consentano al datore di lavoro di verificare la sussistenza delle condizioni di accesso ai benefici economici in questione.

Obblighi assicurativi nei confronti degli specializzandi

L’art. 67 della contrattazione collettiva nulla dice rispetto alla posizione degli specializzandi in medicina, ovverosia se gli stessi abbiano accesso o meno al patrocinio legale.

A parere di chi scrive, la ratio dell’art. 41 d.lgs. n. 368 del 1999 dovrebbe giustificare l’estensione della disciplina in questione anche ai medici in formazione, quanto meno alla responsabilità civile. Ciò in considerazione del fatto che l’azienda sanitaria, quale titolare della complessiva organizzazione al cui interno si inserisce l’attività degli specializzandi, è deputata agli obblighi assicurativi inerenti allo specifico ambiente di lavoro. Tra questi rientra la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, che, a mente del quarto comma dell’art. 67 (o altre analoghe misure di cui all’art.65 quali: coperture assicurative per la responsabilità civile), sostiene i costi dell’Azienda per il patrocinio legale con riferimento alla responsabilità civile.

In altre parole, se l’azienda sanitaria deve assicurare agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, deve contestualmente garantire il patrocinio legale di cui all’art. 67 dal momento che i costi di quest’ultimo, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa.

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