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Lavoro

Specializzandi e obbligo assicurativo

L’azienda ospedaliera deve assicurare i medici specializzandi all’ Inail, anche se a condizioni meno vantaggiose delle compagnie private

Con la recente sentenza n. 443 del 13.1.2021, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha, da un lato, ribadito che il contratto di formazione specialistica dei medici non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge. Dall’altro, ha indicato come il punto centrale della ratio dell’art. 41 D.Lgs. n. 368 del 1999 sia la necessità di attrarre l’attività dei medici in formazione specialistica all’interno di un’area di piena copertura assicurativa che si rapporta in modo differenziato, distinguendo tra l’assicurazione obbligatoria per l’anzianità e l’invalidità e l’assicurazione per i rischi connessi alla concreta attività svolta.

Rispetto a quest’ultima copertura assicurativa è previsto a carico dell’azienda presso la quale è resa la prestazione assistenziale l’obbligo di assicurazione per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per infortuni.

La Corte di Cassazione, nel commentare l’art. 41 summenzionato, evidenzia come la disposizione ponga l’accento quanto all’assicurazione per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per infortuni, sul soggetto responsabile del luogo presso cui lo specializzando espleta l’attività formativa assistenziale che, all’evidenza, non può che essere un’azienda sanitaria od ospedaliera.

Quindi, il contesto ambientale al cui interno si colloca l’attività di concreta formazione è considerata dalla legge come elemento caratterizzante della imposizione dell’obbligo di assicurare sotto il profilo attivo (per i rischi causati) e passivo (per i danni subiti) l’attività svolta dal medico specializzando.

Conclude la Suprema Corte “è dunque l’azienda sanitaria, quale titolare della complessiva organizzazione al cui interno si inserisce l’attività degli specializzandi, che è indicata quale destinataria di tali obblighi assicurativi, così realizzandosi una sorta di sdoppiamento quanto al soggetto assicurante, rispetto alla disciplina della copertura assicurativa per l’invalidità e la vecchiaia che attiene a tutele del tutto esterne allo specifico ambiente di lavoro”.

La pronuncia è di primario interesse e rilievo anche rispetto al “protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Associazioni dei medici in formazione specialistica” in forza del quale è stato condiviso che i medici specializzandi partecipino alle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 con obbligo a carico dell’azienda o dell’ente presso il quale il medico specializzando svolge l’attività di vaccinazione di provvedere alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per infortunio, con eccezione della copertura assicurativa per colpa grave che è a carico del medico specializzando.

Per il rilievo assunto dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a fronte del crescente contenzioso in materia di responsabilità professionale medica, è bene ricordare come l’art. 10 della legge 8.3.2017 n. 24 sancisca che:

i) le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private debbano essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica;

ii) le strutture sanitarie di cui al periodo che precede stipulino polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie.

In tale previsione rientra anche la copertura assicurativa dei medici specializzandi di cui alla decisione della Corte di Cassazione summenzionata quanto alla ratio dell’art. 41 d.lgs. n. 368 del 1999;

iii) le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private possano sostituire la tutela assicurativa con …altre analoghe misure” per la copertura della responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie.

Trattasi della ritenzione in proprio del rischio assicurativo (c.d. autoassicurazione) che le strutture sanitarie pubbliche gestiscono mediante la costituzione del Comitato di Valutazione e Gestione dei Sinistri;

iv) ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provveda alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

A proposito dell’obbligo assicurativo occorre fare chiarezza giacchè molto spesso i medici e gli specializzandi credono di essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi da parte dell’Azienda sanitaria od ospedaliera presso cui esplicano la propria attività professionale o di formazione ma in realtà ne sono sforniti.

Tipologie di contratti assicurativi

Per comprendere quanto andiamo argomentando occorre distinguere tra diverse tipologie di contratti di assicurazione.

In primo luogo, tra assicurazione per conto proprio e per conto altrui, la cui distinzione si fonda sulla sussistenza o meno, in capo al medesimo soggetto, della qualità di contraente e di assicurato.

Si ha dunque:

-) assicurazione “per conto proprio” quando il contraente della polizza è altresì titolare dell’interesse assicurato;

-) assicurazione “per conto altrui” quando il contraente non è il titolare dell’interesse esposto al rischio, ossia assicurato.

Occorre poi distinguere tra assicurazione per la responsabilità civile per il fatto proprio e per il fatto altrui, la cui distinzione si fonda sul titolo della responsabilità dedotta ad oggetto del contratto.

Si ha dunque:

-) assicurazione “per il fatto proprio” allorché l’assicuratore copra il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall’assicurato;

-) assicurazione “per il fatto altrui” allorché l’assicuratore copra il rischio di impoverimento dell’assicurato derivante da fatti commessi da persone del cui operato questo debba rispondere.

Ebbene, traendo le fila di quanto sin qui esposto:

i) una struttura sanitaria assicura unicamente la responsabilità propria sia se dipendente da deficit organizzativi e funzionali (r.c. per conto proprio e per fatto proprio) sia se dipendente da colpa dei sanitari (r.c. per conto proprio e per fatto altrui;)

ii) una struttura sanitaria assicura invece il proprio personale sanitario allorché sussista una non coincidenza tra il soggetto contraente e i soggetti assicurati, ossia quando la copertura assicurativa riguardi il rischio di impoverimento del personale sanitario per le ipotesi di responsabilità civile.

In considerazione di quanto sin qui esposto, prudente si palesa la condotta di coloro che, anche mediante istanza di accesso agli atti ex legge n. 241/1990, si attivino per ottenere dalle aziende sanitarie od ospedaliere presso cui esplicano l’attività professionale o di formazione, copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (o la deliberazione aziendale recante il regolamento di gestione in proprio del rischio assicurativo) al fine di verificare la sussistenza di un’effettiva copertura, da parte dell’azienda, della responsabilità civile per conto altrui in favore degli specializzandi in medicina e degli esercenti le professioni sanitarie.

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