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La condotta virtuosa del medico

Quale deve essere la condotta del medico per evitare di incorrere in ipotesi di responsabilità professionale nelle diverse fasi che contraddistinguono l’attività professionale medica?

Il medico, nell’esercizio della sua attività professionale, è chiamato a porre in essere una serie di condotte positive che contraddistinguono la prestazione d’opera intellettuale in favore dell’assistito.

Tali condotte possono genericamente sintetizzarsi, a fini puramente descrittivi, nelle seguenti fasi del complesso iter terapeutico: diagnosi; scelta del trattamento; esecuzione del trattamento; informativa del paziente per l’assunzione del consenso.

Ebbene, quale deve essere la condotta del medico per evitare di incorrere in ipotesi di responsabilità professionale nelle diverse fasi, anche simultanee tra loro, che contraddistinguono l’attività professionale medica?

La risposta a tale interrogativo la fornisce il secondo comma dell’art. 1176 c.c. nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.

Il professionista, ci dice il codice civile, per non essere in colpa deve porre in essere una condotta non difforme da quella che avrebbe tenuto, al suo posto, un ideale professionista “medio” (il c.d. homo eiusdem generisi et condicionis).

Sennonché, l’ideale “professionista medio” indicato dall’art. 1176, comma 2, c.c., ci insegna la Corte di Cassazione, non è un professionista “mediocre”, ma un professionista “bravo”, ovvero: serio, preparato, zelante, efficiente ed aggiornato.

Individuata, dunque, la “regola di condotta” la colpa sussiste ogniqualvolta il professionista si discosti dalla condotta del professionista “bravo”, causando così un pregiudizio all’assistito che potrà consistere sia nell’aggravamento della patologia che nell’insorgenza di una nuova.

Lo stesso codice civile prevede, poi, un temperamento per la responsabilità del prestatore d’opera rispetto all’ordinaria diligenza richiesta nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale.

Tale temperamento è previsto dall’art. 2236 c.c. secondo cui: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.

La Corte di Cassazione ha chiarito la portata del lemma “prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà in campo medico.

L’interpretazione giurisprudenziale del citato art. 2236 C.C. è molto restrittiva e rigorosa, applicandosi tale esimente alle ipotesi che trascendono la preparazione del famoso “professionista medio” perché (i) riguardanti “problemi tecnici” che non sono stati ancora studiati a sufficienza ovvero (ii) che non sono stati dibattuti con riguardo ai metodi da adottare per la soluzione degli stessi.

Giova ricordare come, in un eventuale giudizio in materia di responsabilità professionale medica, sia onere del medico-convenuto provare la sussistenza dell’esimente di cui all’art. 2236 c.c. nel caso di specie, trattandosi di eccezione avente effetti impeditivi rispetto al risarcimento del danno fatto valere dal paziente.

Concludiamo il nostro breve itinerario in tema di diligenza nell’adempimento dell’obbligazione professionale chiarendo il concetto di “colpa grave” richiamato dall’art. 2236 c.c. ed elemento soggettivo di responsabilità amministrativa indiretta nei giudizi di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei Conti.

La medesima Corte dei Conti, con giurisprudenza costante e consolidata, ha chiarito che incorre in colpa grave il sanitario allorché il suo comportamento sia stato del tutto anomalo ed inadeguato, tale, cioè, da costituire una devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia tecnica da collocarsi in posizione di sostanziale estraneità rispetto al più elementare modello di attività volta alla realizzazione degli interessi cui gli operatori pubblici sono preposti.

In buona sostanza, per configurare un’ipotesi di responsabilità a carico del medico, non basta che il comportamento sia stato riprovevole in quanto non rispondente perfettamente alle regole della scienza e dell’esperienza, ma è necessario che il medico, usando la dovuta diligenza, abbia potuto prevedere e prevenire l’evento verificatosi; perché, quindi, possa parlarsi di responsabilità per colpa grave si deve accertare che si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanità o l’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione ovvero ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di prestatori d’opera”.

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