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Giurisprudenza Penale

L’attività medico-chirurgica in équipe

Fra gli incidenti peri-operatori più frequenti si registra la ritenzione di materiale chirurgico all’interno del sito d’intervento: di chi la responsabilità?

Individuare un criterio di attribuzione della responsabilità penale nel caso di attività svolte in équipe è molto complesso. Quando si parla di équipe medica si fa riferimento alla cooperazione di più sanitari che interagiscono tra di loro per il fine comune della salute del paziente.

In un contesto a partecipazione plurima, pertanto, a fronte di un comportamento colposo riferibile solo ad alcuni componenti del gruppo, è necessario comprendere se rispondapenalmente anche colui che ha operato nel rispetto delle regole di diligenza.

Sul tema della responsabilità per lavoro d’équipe è utile esaminare sentenza della Cassazione Penale n. 54573/2018 relativa ad un caso di complicanza dovuta alla dimenticanza di una garza nella cavità pleurica del paziente post intervento chirurgico.

Il caso

Un paziente a causa di un carcinoma, veniva sottoposto ad un complicato e lungo intervento chirurgico ai polmoni, a seguito del quale sviluppava una complicanza settica, da cui derivavano empiema con fistola e polmonite, riconducibile, dopo aver svolto accertamenti tecnici,ad una garza di consistenti dimensioni, evidentemente dimenticata al termine dell’intervento, che aveva provocato fenomeni infettivi.

A seguito delle condanne in primo e secondo grado, per il primo operatore ed il suo aiuto, la Corte di Cassazione, che in ultimo grado di giudizio veniva chiamata a pronunciarsi, affermava anzitutto la responsabilità del primo operatore: tale responsabilità deriva infatti dal fatto stesso di essere investito del ruolo di chirurgo principale dell’équipe che esegue l’intervento chirurgico.

È stato infatti riconosciuto che grava sul capo dell’equipe medico chirurgica il dovere, da valutarsi alla luce delle particolari condizioni operative, di controllare il conteggio dei ferri utilizzati nel corso dell’intervento e di verificare con attenzione il campo operatorio prima della sua chiusura, al fine di evitare l’abbandono in esso di oggetti facenti parte dello strumentario (quale una garza)”.

La condotta del sanitario in questione è altresì contrastante con le raccomandazioni del Ministero della Salute in quanto non sono state seguite le buone prassi sanitarie volte a tutelare la salute del paziente, in relazione alla mancanza di vigilanza connessa all’intervento chirurgico.

Inoltre la Suprema Corte condannava anche il secondo operatore in quanto la sua responsabilità verteva non solo nelnon avere partecipato alla conta conclusiva del materiale sanitario impiegato, bensì nella esistenza di un immanente dovere di diligenza del chirurgo nell’utilizzo delle garze laparotomiche, il quale non risulta escluso dalla attribuzione ad un componente specifico dell’èquipe operatoria del compito del conteggio delle garze, preliminare, coevo e successivo all’intervento.”Il conteggio dello strumentario è un dovere aggiuntivo di cui il secondo operatore risponde personalmente.

Inoltre nel caso di intervento svolto in équipe, il chirurgo è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente che non è limitata al solo intervento, ma si estende al successivo decorso post-operatorio, quindi anche quando l’intervento è terminato ed il paziente si è allontanato dal nosocomio.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Cassazione ha rigettato i ricorsi dei sanitari e confermato la condanna anche alla rifusione delle spese del procedimento a favore delle parti civili.

Obbligo di vigilare sull’operato degli altri componenti

Ma il comportamento doveroso lecito, esigibile dai singoli partecipanti ad un’équipe medica,compartecipi della gestione di un rischio comune destinatari di regole volte ad evitare il medesimo evento comprende solamente condotte a sé esclusivamente riferibili, o può comportare obblighi di vigilanza e prevenzione rispetto ad una possibile azione colposa altrui?

Secondo orientamento giurisprudenziale maggioritario, il sanitario oltre a dover rispettare i canoni di diligenza e prudenza suoi propri, relativi alle specifiche mansioni svolte, è anche gravato dal defatigante obbligo di vigilare e curare l’osservanza delle regole cautelari altrui, mediante il ricorso al principio di affidamento.

Questo principio, prevede che ciascun soggetto deve poter confidare nel corretto utilizzo da parte degli altri di regole cautelari e ha trovato applicazione, in materia di divisione del lavoro, soprattutto nell’attività medico chirurgica in équipe.

Da qui ne deriva che «il soggetto titolare di una posizione di garanzia, come tale tenuto giuridicamente a impedire la verificazione di un evento dannoso, può andare esente da responsabilità quando questa possa ricondursi alla condotta esclusiva di altri, titolare di una posizione di garanzia, sulla correttezza del cui operato il primo abbia fatto legittimo affidamento».

L’applicazione di tale principio, però, comporta problemi di coordinamento dell’attività di gruppo e difficoltà di accertare la rilevanza causale della condotta posta in essere da ciascun componente;  pertanto,  Ia giurisprudenza è intervenuta affermando l’esigenza di un accertamento del ruolo svolto dal sanitario componente l’équipe , applicando al principio di affidamento due limiti: la riconoscibilità dell’altrui comportamento inosservante e l’obbligo di controllo sull’operato altrui.

 I due requisiti, limitati ai soli casi di errori macroscopici e agevolmente riconoscibili, fungono dunque da “parametro di valutazione della colpevolezza” per l’inosservanza dell’obbligo di intervento, da accertare in base alla fattispecie concreta .

 L’applicazione del principio di affidamento non indulge pertanto a meccanismi presuntivi, ma lascia spazio alle peculiarità del caso concreto. Ciò va necessariamente coniugato con l’esigenza di rispettare anche il principio della divisione del lavoro assunto ormai a rango di fattore di sicurezza. Laddove, infatti, i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, deve trovare riconoscimento il «principio dell’affidamento […] non potendosi trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui», sempre che, ovviamente, non si appalesino circostanze tali da renderne evidente la negligenza.

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