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Giurisprudenza Amministrativa

Vietato consegnare medicine senza ricetta

Sanzionata Farmacia per mancata tenuta del registro in cui riportare le consegne anticipate dei farmaci in casi di necessità e urgenza e in presenza di determinate condizioni

Nell’era in cui la ricetta dematerializzata, o elettronica, ha sostituito con successo la classica prescrizione rossa cartacea, rimane divieto assoluto chiedere l’anticipazione di un qualsiasi farmaco dietro impegno a presentare successivamente regolare impegnativa firmata dal medico di base o da altro specialista iscritto al SSN.

L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell’infezione da nuovo Coronavirus, ha dato ulteriore impulso alla dematerializzazione delle ricette mediche per evitare la circolazione dei cittadini e la diffusione del contagio, assicurare la disponibilità di farmaci ai soggetti più fragili e, in generale, ridurre l’afflusso di pazienti negli studi medici. Un’ordinanza della Protezione Civile del marzo 2020 consente addirittura al cittadino di avere il numero di ricetta elettronica direttamente a casa attraverso un messaggio telefonico (sms, comunicazione telefonica verbale) o posta elettronica. Una ragione ulteriore per non avere, se non in casi eccezionali, motivi più che validi -urgenze – per recarsi in farmacia e richiedere una medicina o un preparato senza il supporto della regolare prescrizione.

Per il farmacista obbligo di trascrizione su registro per le eccezioni

Al farmacista è fatto divieto assoluto anticipare qualsiasi farmaco salvo il caso in cui il cliente risulti già consumatore del prodotto richiesto, necessario per una patologia cronica, ovvero indispensabile per non interrompere la cura. Solo in questo caso gli è permesso consegnare al richiedente una sola scatola del farmaco necessario, con la dose minima, in attesa che al più presto venga regolarizzata la consegna anticipata con apposita prescrizione sanitaria. Del ricorso alla procedura eccezionale il paziente deve comunque informare il medico curante. A tal fine il farmacista consegna al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato, mentre provvede ad annotare su apposito registro la consegna del farmacoeffettuata in urgenza, riportando il nome del prodotto, le iniziali del paziente e la condizione, tra quelle sopra riportate, che ha dato luogo alla consegna del farmaco, allegando, nei casi in cui è prevista, la dichiarazione di assunzione di responsabilità del cliente.

Sanzioni per il farmacista per consegna anticipata

Diversamente, per una consegna anticipata il farmacista può essere sanzionato: così ha stabilito laCassazione che con l’ordinanza n. 1420/2021 ha confermato la sentenza che ha rigettato l’opposizione di una farmacista a un’ordinanza ingiunzione con cui la Regione le ha irrogato una sanzione per la consegna di farmaci senza la necessaria e preventiva ricetta. La ricorrente non è riuscita a dimostrare che nel caso di specie esistevano le condizioni richieste dalla legge per effettuare la consegna anticipata dei farmaci.

Tutto ha inizio quando la Regione sanziona la farmacista per aver ceduto 82 medicinali per i quali è prevista la prescrizione medica, senza ricetta, in violazione dell’art. 148 comma 7 e 88 del dlgs n. 219/2006. La farmacista si oppone all’ordinanza ingiunzione e il Tribunale la accoglie, ritenendo che parte opponente avesse solo anticipato la consegna dei farmaci, senza peraltro riscuotere il ticket o il prezzo al momento della consegna, in attesa della prescrizione medica, per regolarizzare l’avvenuta cessione. La Regione però appella la sentenza e il giudice del gravame lo accoglie, condannando la farmacista a pagare le spese del doppio grado di giudizio.

Cassazione: non provate le condizioni nelle quali la legge ammette la consegna senza ricetta

La farmacista a questo punto ricorre alla Suprema Corte che però con sentenza n. 1420/2021 dichiara il ricorso inammissibile per la mancanza delle motivazioni sopra riportate.

Inoltre, nel caso di specie invece la consegna dei medicinali è avvenuta senza rispettare le condizioni sopra descritte, con l’ammissione del farmacista di non essere in possesso del registro in cui annotare i farmaci consegnati anticipatamente rispetto alla ricetta e la mancanza di prove a giustificazione della sussistenza delle condizioni che legittimano questa procedura.

Inammissibile anche il secondo motivo del ricorso con cui la farmacista ha chiesto l’applicazione al suo caso dei benefici del cumulo giuridico (previsto dall’art. 8 del della legge n. 689/1981 visto che non le è stato riconosciuto il concorso formale delle violazioni commesse) e della continuazione ai sensi dell’art. 81 del c.p. perché l’istituto del cumulo può essere applicato agli illeciti in materia previdenziale e fiscale, mentre quello della continuazione è applicabile solo ai reati e non agli illeciti amministrativi.

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