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Giurisprudenza civile

Liquidazione del danno morale

sos-medic-2021

Le sofferenze di natura del tutto interiore e non relazionale non sono conglobabili nel danno biologico ma meritevoli di valutazione aggiuntiva che esula dall’accertamento medico-legale

La riforma degli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private ha definitivamente confermato il principio dellautonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma “danno morale”: a) non è suscettibile di accertamento medico-legale; b) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:

1) accertare l’esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;

2) in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano (sentenza Cass. civ. Sez. III, n. 25164, 10-11-2020, riferita all’ud. 28-09-2020), che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3 all’indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno;

3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell’esame del quarto motivo diricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale,

4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.

Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all’accertamento del danno morale, quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003), è quella della corrispondenza, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l’esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall’aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa.

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