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Infezione nosocomiale

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Non sempre è automaticamente ascrivibile alla struttura. Obbligo per chi agisce di dimostrare comunque il nesso causale (Tribunale di Roma sez. XIII, Presidente dott. Cisterna)

Con sentenza di notevole spessore per gli approfondimenti dedicati a tutti gli argomenti trattati, il Tribunale di Roma ha chiarito come l’infezione verificatasi durante la degenza in una struttura sanitaria, non possa essere automaticamente essere attribuita alla responsabilità della medesima, con il conseguente obbligo per la struttura di dimostrare di aver posto in essere tutto quanto necessario per la perfetta igiene e sterilizzazione della sala operatoria e degli strumenti chirurgici, al fine di evitare una condanna al risarcimento dei danni.

Infatti una infezione può verificarsi anche per motivi non legati alla omessa adeguata disinfezione della sala operatoria o dell’ambiente ospedaliero in genere, per esempio nel caso in cui il soggetto interessato sia un portatore “latente” dei germi interessati, oppure sia geneticamente predisposto. In buona sostanza, ove sia possibile allegare una seria escientificamente sostenuta, ipotesi alternativa alla responsabilità della struttura, è onere di parte attrice dimostrare il nesso causale asserito, senza poter contare semplicemente sul criterio del “più probabile che non”, proprio perché difetta la condizione alta probabilità.

La vicenda

Nel caso in questione il paziente, soggetto anziano e defedato, è morto per meningite. Era emerso però trattarsi di meningite purulenta di origine batterica, che come prerogativa ha quella di occorrere proprio indipendentemente dalla immunosoppressione e dalla ospedalizzazione. Pertanto sarebbe stato a carico dei parenti del deceduto in qualche modo dimostrare che vi era stata una mancanza del chirurgo, o comunque della struttura, tale da causare l’infezione.

 

Obbligo di provare il nesso causale

Tale dimostrazione, costituisce un onere che, vertendo sul nesso causale, è indispensabile perfino nel caso di responsabilità contrattuale: la mancanza della relativa prova determina infatti il rigetto della domanda (così da ultimo la Suprema Corte con sent. 28991 dell’ 11novembre 2019 e n.18392 del 26 luglio 20179) e rende non indispensabile per la struttura dimostrare di aver fatto tutto quanto doveroso e possibile per la disinfezione dell’ambiente.

In buona sostanza, nel caso in esame sopra descritto, costituito da un intervento neurochirurgico e dalla successiva degenza nel corso della quale si era sviluppata una meningite, che aveva portato al decesso del ricoverato, gli eredi di quest’ultimo avevano agito asserendo come possibile una infezione intervenuta nel corso dell’intervento o, comunque, in reparto nei giorni successivi, con responsabilità necessariamente da imputare alla clinica.

In tal senso l’argomento avanzato era semplicemente quello del “post hoc propter hoc”, dopo questo a causa di questo.

Gli attori ritenevano cioè che, dimostrato che l’infezione fosse (ed era incontestabile) avvenuta in clinica, ciò fosse sufficiente a provare il nesso causale, ciò che avrebbe fatto insorgere l’esistenza di una responsabilità di tipo contrattuale e dunque un’inversione dell’onere della prova a carico della clinica stessa.

Inizialmente la CTU aveva dimostrato, quanto al chirurgo, che i tempi legati all’insorgere della malattia, erano incompatibili con un’infezione verificatasi nel corso dell’intervento. Contemporaneamente aveva rilevato la natura meningococcica della stessa, senza nulla dire di più preciso, senza cioè chiarire se fosse di tipo virale o batterica, sostenendo pertanto la necessaria responsabilità medica del nosocomio.

La CTU, peraltro, aveva altresì frettolosamente attribuito la causa scatenante della infezione alla terapia cortisonica somministrata, che avrebbe provocato una condizione di immunodepressione.

Il CTP dei convenuti aveva eccepito (allegando numerose e autorevoli fonti scientifiche, non contrastate da analoghe e contrarie fonti da parte del collegio peritale), che l’esame del liquor cerebrospinale, giallastro e purulento, era incompatibile con una infezione dovuta ad agenti virali o batterici per i quali risulta rilevante una condizione di immunodepressione.

Un simile liquor dimostrava invece come la meningite che aveva portato al decesso la paziente fosse la Neisseria meningitidis che come prerogativa ha quella di occorrere indipendentemente dalla immunosoppressione e dalla ospedalizzazione…risultando invece fattori predisponenti alcune età della vita, lo stato di portatore con colonizzazione permanente della faringe ed una suscettibilità geneticamente determinata…”.

Irrilevante l’ospedalizzazione nel verificarsi della infezione

In conclusione, escluso il rilievo della ospedalizzazione e dell’uso del cortisone nel verificarsi di quel tipo di infezione, difettando la prova stessa del nesso causale tra l’ospedalizzazione stessa e il decesso intervenuto, la domanda degli eredi, nel difetto di tale fondamentale prova, non poteva che essere rigettata.

E’ fondamentale sottolineare come il Giudice, sul punto, sia stato convinto dall’impietoso raffronto tra una CTU per molti versi carente e priva di robusti riferimenti dottrinali ed una consulenza di parte con caratteristiche opposte, cioè autorevole nella firma e caratterizzata da rilevanti riferimenti a studi clinici ed articoli specialistici. Tanto per ribadire la vitaleimportanza, in sede di causa, di essere supportati da specialisti di alto profilo.

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