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Demansionamento del medico chirurgo

Quando può configurarsi il demansionamento da parte dell’Azienda Ospedaliera.Possibilità per il sanitario di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Questione assai dibattuta nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato è quella che riguarda le facoltà del dirigente mediconel caso in questione, specialista in chirurgia – di agire per il risarcimento del danno in caso di demansionamento posto in essere dal datore di lavoro.

Quando è possibile riscontrare un demansionamento ai danni del medico chirurgo

Secondo un principio ormai consolidato della Corte di Cassazione, nel pubblico impiego contrattualizzato, in capo al dirigente medico, non può ascriversi un diritto soggettivo alla conservazione delle medesime funzioni (effettuazione di interventi qualitativamente e quantitativamente costanti nel tempo).

In conseguenza di ciò lo stesso non potrà opporsi a scelte aziendali, punitive nella sostanza ma finalizzate a tutelare gli interessi collettivi (diritto alla salute dei cittadini) e/o a direttive impartite dal responsabile della struttura volte a implementare l’obiettivo di garantire efficienza e qualità del servizio da assicurare al paziente (sentenza Cassazione n. 21473/2019).

A questo proposito la giurisprudenza ha sempre escluso la configurabilità, in capo al medico chirurgo, di un diritto al mantenimento della funzione da ultimo svolta, riconoscendo, al più, un mero interesse legittimo (situazione giuridica soggettiva che comporta in capo al singolo il potere di sollecitare un controllo giudiziario in ordine al comportamento tenuto, correttamente o meno, dalla pubblica amministrazione).

Detto ciò, ci si chiede allora quali siano i casi in cui il medico chirurgo possa agire a tutela della propria professionalità.

La risposta a tale quesito viene fornita dalla stessa Corte di Cassazione la quale ritiene, in maniera ormai univoca, che il datore di lavoro debba necessariamente garantire al dirigente medico (nel caso medico chirurgo) di svolgere un’attività correlata alla professionalità posseduta e non frustrare indiscriminatamente il suo bagaglio di conoscenze professionaliacquisite.

Ciò significa, anzitutto, che il dirigente medesimo non potrà essere posto in una condizione di sostanziale inattività.

Non solo. Il dirigente medesimo non potrà essere assegnato a funzioni che richiedano un bagaglio di conoscenze specialistiche diverso da quello posseduto e allo stesso non assimilabile, sulla base delle corrispondenze stabilite a livello regolamentare.

Inoltre, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 C-C., l’esercizio del diritto del datore di lavoro all’assegnazione delle  nuove e diverse mansioninon potrà e non dovrà essere ispirato da finalità vessatorie né, tantomeno, avvenire causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio del medico chirurgo, al fine di conseguirerisultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali il diritto medesimo è attribuito.

*

In ragione di quanto appena rappresentato, nel caso in cui il datore di lavoro ponga in essere,nei confronti del medico chirurgo, azioni volte a frustrarne la professionalità – ad esempio rendendolo sostanzialmente inattivo e/o  assegnandolo a funzioni richiedenti conoscenze specialistiche differenti da quelle possedute e/o a queste non assimilabili – quest’ultimo ha facoltà di agire giudizialmente per vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno.

Sotto il profilo squisitamente operativo, in sede giudiziale, sarà onere del lavoratore dimostrare che il datore di lavoro ha posto in essere “azioni” volte al suo demansionamento e che tali azioni gli hanno arrecato il danno di cui chiede il ristoro (nesso di causalità).

Il danno risarcibile

Va anzitutto rilevato che, come ritenuto anche di recente dalla giurisprudenza di merito,l’illegittimo comportamento del datore di lavoro costituisce una violazione del diritto allaprofessionalità del lavoratore, diritto di rilevanza costituzionale che, in conformità alle regole generali sull’inadempimento delle obbligazioni, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro medesimo.

Esistenziale I danni conseguenti a tale comportamento si sostanziano in pregiudizi di tipo esistenziale – attinenti allo svolgimento della vita professionale del lavoratore ammessi a risarcimento proprio in virtù della lesione di un diritto inviolabile e, quindi, di una ingiustizia costituzionalmente qualificata.

Impoverimento della professionalitàNello specifico, l’inattività e/o l’adibizione a funzioni che richiedano conoscenze specialistiche diverse da quelle possedute e ad esse non assimilabili, incide in maniera pregiudizievole e determina per il medico chirurgo un dannoderivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita e/o dalla mancata acquisizione di ulteriori capacità in special modo per le specializzazioni soggette a continua evoluzione e bisognose di costanti aggiornamenti, nonché, potenzialmente, un danno alla sua immagine professionale e personale e alla sua vita di relazione.

Biologico Naturalmente, è data facoltà al medico chirurgo di richiedere anche il risarcimento del danno alla salute (biologico) ove dal comportamento del datore di lavoro sia derivato un pregiudizio alla sua integrità psico-fisica. Anche in tale caso, il medico chirurgo dovrànecessariamente dimostrare in giudizio di aver subito il danno, fornendo specifica documentazione medica che ne attesti lo stato di salute provocato dall’ingiustizia subita, e la riconducibilità della patologia al demansionamento.

Da ultimo e per completezza, è utile evidenziare che, con riferimento al danno biologico, la quantificazione/liquidazione del risarcimento potrà essere operata seguendo specifiche tabelle elaborate dai principali tribunali italiani (che ne forniscono i criteri). Per quanto concerne invece le ulteriori voci di danno, la quantificazione/liquidazione potrà essere operata anche in via equitativa, in ragione della gravità e durata dell’accertato demansionamento, nonché, di ogni altro utile elemento che caratterizza il caso specifico.

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