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Il medico specializzando: profili di responsabilità penale

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Quale tutela per il medico specializzando?

In un momento di emergenza sanitaria, il medico specializzando viene dotato di un’autonomia sempre maggiore: quali le insidie e come tutelarsi.

Oggi più che mai, nel pieno di una crisi pandemica eccezionale, il personale sanitario soffre della cronica assenza di forza lavoro ed, anche per tale motivo, stiamo assistendo ad una vera e propria chiamata alle armi dei medici specializzandi.

Purtroppo, non sempre a tale maggiore autonomia operativa corrisponde un grado di preparazione appropriato e non è difficile ipotizzare il futuro coinvolgimento in procedimenti giudiziali, penali come civili.

Occupiamoci della responsabilità penale.

Nel caso del medico specializzando, si pone il problema di verificare se il comportamento colposo posto in essere dal medesimo ed in nesso causale con l’evento infausto, richieda un diverso giudizio di esigibilità a causa della sua inesperienza o semplicemente a fronte di una formazione professionale non ancora completa .

La normativa di riferimento da cui prendere spunto per l’esame della questione, è il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 38, intitolato: “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”.

La disposizione, prevede, al comma 1, che nell’ambito del programma formativo personale dello specializzando, seguito nel suo svolgimento dal tutor, vengano gradualmente affidati allo specializzando compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor medesimo: si parta, a tal proposito, di un’autonomia vincolata protetta essendo, il controllo del tutor, indispensabile per legittimare l’attività posta in essere dallo specializzando.

l’art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 368 del 1999 coniuga due principi: il principio dell’insostituibilità del personale strutturato da parte dello specializzando e quello della sua graduale assunzione di responsabilità e autonomia operativa

Diversi saranno, pertanto, i gradi di autonomia degli specializzandi nelle varie attività cliniche : E’ ovvio che diversi saranno gli interventi, anche critici, esigibili dal medico all’inizio della specializzazione rispetto a quelli che si richiedono a chi la formazione la sta facendo da anni:

a tal fine, proponiamo una distinzione , elaborata dall’osservatorio regionale formazione medico specialistica della regione Lombardia,  tra le varie attività degli specializzandi:

la cd ATTIVITÀ DI APPOGGIO : Attività in cui è necessaria la presenza del medico strutturato, che esegue la prestazione e ne affida eventualmente parte al medico in formazione specialistica. La documentazione dell’attività è interamente responsabilità del medico strutturato;

  1. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE: Attività che, su indicazione del medico strutturato, può essere eseguita dal medico in formazione specialistica, purché lo strutturato ne vigili l’operato e concluda l’attività dal punto di vista clinico. Analogamente, la documentazione può essere avviata dal medico in formazione specialistica, ma la validazione finale e la firma del documento sanitario è responsabilità del medico strutturato
  2. ATTIVITÀ AUTONOMA : Fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l’eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione specialistica, quest’ultimo svolge attività autonoma attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola. ( partizione individuata partizione individuata dall’Osservatorio regionale formazione medico specialistica della regione Lombardia)

Riassumendo:

La responsabilità penale del medico specializzando dovrà essere valutata anche in relazione:

–          La posizione di garanzia concretamente assunta, ciò che si verifica nel momento in cui il medico specializzando prende in carico ( anche se parzialmente o sotto direttive) il bene protetto e cioè la salute del paziente.

–          La concreta capacità di agire dello specializzando in relazione allo stadio dell’iter formativo nel quale si trova .

Infine è bene sempre ricordare come la partecipazione, seppure nell’ambito delle direttive vincolate, al programma di formazione,  “obbliga lo specializzando alla consapevolezza circa il tenore del suo intervento, assumendo egli una posizione di garanzia in relazione alle attività personalmente compiute nell’osservanza delle direttive e sotto il controllo del medico tutore, che deve verificarne i risultati, fermo restando che il medico specializzando deve rifiutare i compiti che non ritiene in grado di compiere, poiché in caso contrario se ne assume la responsabilità a titolo di cosiddetta colpa per assunzione  (Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 10/12/2009, n. 6215)”.

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