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Il rimborso delle spese legali del medico

rimborso delle spese legali

Il tema del rimborso delle spese legali è un tema di grande interesse soprattutto per chi non ha stipulato apposite assicurazioni che prevedano la copertura di tali oneri.

Il rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente in procedimenti (civili, penali, contabili) relativi a fatti o atti direttamente connessi allo svolgimento delle sue attribuzioni, e salvo che sussista conflitto d’interessi, discende dall’obbligo, previsto in talune disposizioni normative (come ad esempio l’art. 41 del D.P.R. 20 settembre 1987, n. 270), e successive analoghe disposizioni degli accordi economici collettivi e poi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti sanitari; o ancora l’art. 16 del D.P.R. 1° giugno 1979, n. 191 e successive analoghe disposizioni degli accordi economici collettivi e poi dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

  • L’evoluzione normativa

Il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 41 prevedeva che “L’ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi allo espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale. L’ente dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa“.

La disposizione, richiamata dopo la contrattualizzazione dall’art. 68 del CCNL 5.12.1996 per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità, è stata espressamente disapplicata dall’art. 25 del CCNL 8.6.2000 con il quale le parti collettive hanno previsto che ” L’azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo assenso. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall’azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.”.

Ciò che emerge dal confronto e dal succedersi delle due norme è che:

  • l’inesistenza del conflitto di interessi è un presupposto legale per il diritto al rimborso, ossia un requisito costitutivo del diritto solo per l’art. 25 del CCNL.

secondo il disposto del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 41, in caso di conflitto di interessi sussistente all’inizio del procedimento giudiziario, la struttura sanitaria non sostiene gli oneri per la difesa del medico dipendente; al contrario, dopo l’entrata in vigore del CCNL, il diritto al rimborso delle spese legali (esclusivamente nella misura dei valori minimi delle tariffe professionali vigenti) è riconosciuto anche nei casi in cui “al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interessi“.

Le novità previste dal CCNL

Il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA SANITA’ TRIENNIO 2016 – 2018, firmato il 19 dicembre 2019, prevede all’art. 67 una disciplina del patrocinio legale, per alcuni versi, fortemente innovativa:

Art. 67  Patrocinio legale

  1. L’Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l’eventuale ausilio di un consulente.
  2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d’interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall’Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell’Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell’Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.
  3. L’assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.
  4. I costi sostenuti dall’Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all’art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).
  5. L’azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall’Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.
  6. E’ confermata la disapplicazione dell’art. 41 del DPR 270/1987.”

La norma ha tre profili di novità importantissimi:

  • nel caso in cui non vi sia l’assenso preventivo alla nomina di un legale o di un consulente di fiducia, in luogo di quelli convenzionati con la struttura, le spese legali restano a carico del medico, a prescindere dall’esito del procedimento ;
  • finalmente e in adeguamento alla L 24/2017, si è previsto che nel caso in cui un medico venga coinvolto in una mediazione o in un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, sono dovute le spese legali dal medesimo sostenute
  • la sentenza penale dichiarativa della prescrizione non è più ostativa al rimborso delle spese legali, essendo necessaria una sentenzapassata in giudicato per i fatti a lui imputati” che dichiari che gli stessi sono stati “commessi con dolo o colpa grave”.

L’art. 25 del CCNL 8.6.2000, faceva riferimento ad un provvedimento di esclusione di responsabilità, e dunque, condizionava la rimborsabilità delle spese legali ad un accertamento positivo, e nel merito, di assenza di responsabilità. Tale non veniva considerata un’assoluzione per prescrizione dal momento che la stessa non conteneva alcuna valutazione assolutoria nel merito.

Del medesimo avviso era l’Aran (Orientamenti Applicativi, n. AIV309 /2016),  “La terminologia impiegata nelle disposizioni contrattuali consente di ritenere che l’Azienda possa procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente soltanto nell’ambito di un procedimento giurisdizionale sfociato in una decisione assolutoria passata in giudicato“.

L’art. 67 , comma 5 ,previsto dal CCNL vigente prevede, invece, che per richiedere al  medico dipendente la restituzione di quanto versato per sostenere le spese legali , sia necessaria  una sentenza che accerti che i fatti a lui imputati, siano stati commessi “con dolo o colpa grave”, ciò che non è possibile sostenere in una sentenza dichiarativa della prescrizione ove non viene compiuto, né in positivo, né in negativo alcun accertamento di merito.

Anche a voler considerare poi che la sentenza dichiarativa della prescrizione debba essere equiparata ad una sentenza di condanna, sarebbe altresì necessaria una specificazione del grado della colpa del medico, cosa che in alcun modo può esser contenuta nella predetta sentenza .

Posto che l’art. 67 ha ribadito come l’inesistenza del conflitto di interessi è un presupposto legale per il diritto al rimborso, cerchiamo di comprendere il significato di tale espressione.

L’Azienda può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari in cui risulti coinvolto un proprio dipendente solo ove sia possibile imputare gli effetti dell’agire del dipendente direttamente all’Azienda Ospedaliera.

Si richiede, quindi, che il fatto o l’atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell’esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidatigli e quindi alla funzione attribuita ex lege all’Azienda Ospedaliera.

Ai fini dell’individuazione del conflitto di interessi occorre tener conto esclusivamente dei fatti in contestazione, indipendentemente da ogni valutazione circa l’esito del procedimento giudiziario; tali fatti, per poter generare un conflitto di interessi dovrebbero essere estranei alla tutela dei diritti e degli interessi dell’Azienda e configurarsi, ove non meramente indifferenti rispetto ad essa, in posizione antinomica rispetto ad essa, in quanto devianti dalla cura del pubblico interesse perseguito dall’Ente.

A titolo meramente esemplificativo, si ha quindi conflitto d’interessi nei seguenti casi :

  • attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente ad opera dell’Azienda;
  • costituzione di parte civile dell’Azienda nei confronti del dipendente;
  • apertura di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per il fatto contestato in sede giudiziaria;
  • qualora comunque si ravvisi contrapposizione tra finalità o conseguenze dell’azione del dipendente e interesse dell’Azienda Sanitaria, ipotesi di condotta gravemente colpevole del dipendente oppure estraneità dell’Azienda rispetto all’agire dello stesso.

Nel caso, invece, di medici e personale sanitario dipendenti nell’ambito della spedalità privata, si applica il :

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE MEDICO DIPENDENTE DA CASE DI CURA, I.R.C.C.S., PRESIDI E CENTRI DI RIABILITAZIONE per strutture sanitarie aderenti all’AIOP, all’ARIS e alla FDG per il quadriennio 2002-2005, con valenza economica 2002-2005.

Tale contratto, all’art 25 prevede :

Responsabilità civile

 Art.25 Responsabilità civile Le Strutture sanitarie debbono garantire il medico, relativamente all’attività di servizio, mediante polizza di assicurazione adeguata alla tipologia della Struttura presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese globali di giudizio, fino a copertura assicurativa, senza diritto di rivalsa, salvo il caso di colpa grave o dolo decretati con sentenza passata in giudicato.”

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