In tema di reati omissivi, la verifica della sussistenza del nesso causale tra omissione ed evento deve essere effettuata, non secondo un coefficiente meramente probabilistico, ma in termini di certezza processuale, alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa, ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, alla luce delle specifiche connotazioni fattuali del caso concreto, non si sarebbe verificato. Pertanto, in tema di responsabilità medica, non può essere data per scontata la responsabilità del medico accusato di aver cagionato l’interruzione della gravidanza di una sua paziente, a cui effettivamente non aveva prescritto il test antirosolia non essendo stata raggiunta la certezza processuale (in termini di elevata probabilità logica della decisione) che la persona offesa, nel caso in cui fosse stata tenuta la condotta doverosa da parte dell’imputato, avrebbe eseguito il test antirosolia, alla luce di contrastanti elementi di fatto emersi dal giudizio
Fonti:
Massima a cura della redazione di sos medici
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