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Cassazione penale, Sez. IV, 10/12/2019, n. 50619

cassazione penale

Il medico in posizione apicale che, con l’assegnazione dei pazienti, opera una vera e propria «delega di funzioni impeditive dell’evento» in capo al medico in posizione subalterna, non si libera completamente della propria originaria posizione di garanzia, conservando una posizione di vigilanza, indirizzo e controllo sull’operato dei delegati che si traduce, in definitiva, nella verifica del corretto espletamento delle funzioni delegate e nella facoltà di esercitare il residuale potere di avocazione alla propria diretta responsabilità di uno specifico caso clinico. La responsabilità del primario ospedaliero è, pertanto, esclusa allorché il medico apicale abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo e, ciononostante, si verifichi un evento infausto causato da un medico della propria struttura.

Fonti:

Nuova Giur. Civ., 20

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