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Non è vero che… I più comuni errori commessi dal medico quando si parla di malpractice.

I più comuni errori commessi dal medico

Non me ne vorranno i “miei” medici, ma credo sia arrivato il momento di sgombrare il campo da i più comuni errori e malintesi ascoltati in tutti questi anni passati insieme nei corridoi delle aule di giustizia.

Complice l’accesso indiscriminato ad internet (chiunque può scrivere qualsiasi cosa) ed una legislazione che non sempre brilla per chiarezza, in rete si diffondono nel campo della malpractice medica informazioni approssimative (nel migliore dei casi), frutto di una qualche fantasiosa elaborazione e che, purtroppo, rischiano di fare più male che altro.

Lo spirito di questo  editoriale mensile sarà quello di fare chiarezza, in poche battute, su temi di scottante attualità nel campo della responsabilità medica; salvo rinviare l’approfondimento delle tematiche trattate alle nostre rubriche legali.

 

  1. Con l’entrata in vigore della legge cd Gelli-Bianco, il medico non può più essere chiamato nel giudizio civile;

Sbagliato!

La responsabilità del medico, dipendente di struttura pubblica come privata, diventa extracontrattuale a meno che, ovviamente, non sia stato concluso direttamente un contratto tra il medico ed il paziente.

Esempio: il medico di guardia in una clinica privata, rispetto a quanto accaduto durante il suo turno nel reparto, risponderà a titolo extracontrattuale , mentre il medico che opera o visita, presso la clinica privata o in regime di extramoenia, il proprio paziente, continuerà a risponderne a titolo di responsabilità contrattuale.

Chiarita la novità, cerchiamo di spiegare in soldoni cosa questo significhi:

Cambia la prescrizione del diritto al risarcimento del danno: non più 10 anni ( responsabilità contrattuale), ma cinque ( responsabilità extracontrattuale).

Un buona sostanza, una richiesta di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, che giungesse a 5 anni ed 1 giorno dal momento in cui il diritto può esser fatto valere ( e cioè da quando il paziente scopre esservi un collegamento (nesso causale) tra il danno subito e la prestazione medica), sarebbe irrimediabilmente tardiva.

– Cambia, parzialmente, l’onere della prova:

Il paziente deve dimostrare di aver subito un pregiudizio dalla prestazione del medico e che tale pregiudizio sia collegato ( cd nesso causale), appunto, alla non corretta esecuzione della prestazione medica.

Il medico dovrà dimostrare, in applicazione del principio di elaborazione giurisprudenziale della c.d. ” della vicinanza alla prova”( l’onere incombe sulla parte che ha maggiori possibilità di fornirla e, dunque, nel nostro caso il medico) della corretta esecuzione della prestazione

 

  1. Finalmente, la responsabilità penale del medico è stata depenalizzata;

Errore blu!

Purtroppo, la legge cd Gelli-Bianco sostituendosi alla legge cd Balduzzi, ha inserito nel codice penale l’art. 590 sexies ( Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario), prevedendo che SOLO nel caso di imperizia e SOLO laddove siano rispettate le linee guida o le buone pratiche clinico assistenziali e, infine, SOLO se le predette linee guida o buone pratiche clinico assistenziali siano adeguate alla specificità del caso concreto, si possa andare esenti da responsabilità penale.

in buona sostanza, vi è un peggioramento rispetto alla disciplina precedentemente in vigore in base alla legge cd Balduzzi: per i fatti commessi prima del 01/04/2017 ( entrata in vigore legge Gelli – Bianco), laddove il medico si fosse attenuto al rispetto delle linee guida e alle buone pratiche clinico assistenziali ma, ciononostante, si fosse verificato un danno causato da imperizia, imprudenza e negligenza, lo stesso non ne avrebbe risposto penalmente in caso di colpa lieve.

 

  1. Se l’Azienda paga il sinistro, non posso più esser chiamato in causa.

Attenzione, nel momento in cui l’Azienda sanitaria ( vuoi per condanna, vuoi per transazione) decide di liquidare il sinistro, deve inviare un resoconto alla Procura Generale presso la Corte dei Conti che, laddove ravvisi l’esistenza di una colpa grave o di dolo, inviterà il medico a fornire deduzioni sul caso clinico.

Si tratta di una fase pre processuale ma importantissima: il Procuratore generale, a seguito delle deduzioni, infatti, deciderà o meno se chiamare in Giudizio il medico per danno erariale indiretto (quel danno che dipendenti della pubblica amministrazione hanno cagionato a “terzi” e che l’amministrazione ha dovuto risarcire in esecuzione di un accordo transattivo o in ottemperanza ad una sentenza di condanna) .

Uno degli errori più comuni commesso dal medico è quello di disinteressarsi della notifica dell’invito a dedurre, nel falso convincimento che una volta pagato il sinistro da parte dell’Azienda , egli sia immune da obblighi risarcitori.

di Roberta Pagliarella

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